Dinanzi ad voi, magnifici et potenti signori, governatori del Comuno e capitano di popolo dela magnifica città di Siena.
El povero, meschino et miserabile e devoto servidore dela magnifica signoria vostra Renaldo di Gualtieri dela Mangnia Bassa, maestro di banchali e di panni di raza, humilmente si racomanda alla magnifica signoria vostra che lui è stato nella vostra città circha anni due, et àcci fatto debito per chagione che in questa vostra magnifica città non ci è stato persona che ci abbi fatti simili esercizi se none io, che ci ò fatti già parecchie banchali e parecchie panni di raza, et fonne hora al presente uno bellissimo et anco n'ò da più cittadini più richiesta. E quali panni, sempre dove andaranno, si veghano sono fatti in Siena per lo breve v'è posto suso, acciò che si vegga che la vostra magnifica città sia dotata di sì bello et honorato mistero. Al quale misterio io mi voglio ubrighare a qualunche persona volesse inparare, o picolo o grande, d'insegnarli, che già ne sono stato da più persone richiesto che io insegni. E perché io vegha che per insengniare sei mesi o uno anno ne viene a dire nulla, che non si può imparare questo misterio in sì breve tempo, e aciò che io possi seghuitare l'arte e insengniare a ongni persona che volesse imparare a perfezione, io suprico alla magnifica signoria vostra che per honore della vostra magnifica città vi dengniate, per li vostri oportuni consegli, provedere et ordinare per Dio e per grandissima limosina voi mi provediate per dieci anni, come paresse alla vostra magnifica signoria. La quale provvisione mi farete accietto sia per grandissima limosina, ricievendo e riconoscendo in grazia sempre quanto per la vostra magnifica signoria e vostri consigli sarà deliberato.
Pregando Idio che vi conservi in stato felice, secondo che voi desiderate.
Lecta et approbata fuit dicta petitio [...] et deliberatum quod ponatur ad Consilium generale cum ista [...] limitatione [...] quod ipse Renaldus [...] habere debeat a Com[...] Senarum quolibet anno florinos viginti auri pro tempore sex annorum [...] quod ipse Renaldus teneatur [...] retinere continue per dictum tempus ad minus duos cives quos [...] doceat dictam artem, et teneatur docere etiam omnes alios cives qui vellent adiscere dictam artem, sine aliquo salario [...].